con la circolare CNI n. 559 del 11/05/2020 (allegato 1) si segnalava che l'art. 103, comma 2, delle Legge 24 aprile 2020, n. 27 stabiliva che tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In tale proroga rientravano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.). In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei citati quinquenni di riferimento. Visualizza la circolare.