[Newsletter - N.103] - Ordine degli ingegneri della provincia di Teramo

Scuola Secondaria Di Primo Grado “D’Annunzio-Romani - Roseto degli Abruzzi

Bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di consulente del servizio di prevenzione e protezione (ai sensi del d. lgs. 81/2008). Si allega copia del bando. 

Campionati Nazionali di Sci Ingegneri e Architetti 2011

In allegato la locandina dei campionati di sci che si svolgeranno a San Martino di Castrozza, 17-20 marzo 2011, organizzati dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento.

Ristrutturazioni Edilizie: le Agevolazioni Fiscali

In allegato l’opuscolo predisposto dall’Agenzia delle Entrate

InarCassa: al via il contributo al 4%

Si ricorda che a partire dal 01/01/2011  è attivo l'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% , deliberato dal D.M. 5 marzo 2010 del quale è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19/03/2010.

Per maggiori dettagli segnaliamo alcuni esempi di parcelle tratti da una simulazione presentata dall'Ordine degli Architetti di Como (e pubblicati dal Bollettino di Legislazione tecnica) articolati con riferimento alle diverse tipologie di clienti e alle diverse posizioni dei colleghi Ingegneri ed Architetti rispetto a Inarcassa.

Si ricorda anche l'aumento del contributo soggettivo decorrente già a partire dal 2010 e che raggiungerà la percentuale del 14,5% dal 2013 secondo una ben definita progressione.

Nuovo Regolamento del Codice dei Contratti - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 288 del 10/12/2010 N- Supplemento Ordinario N. 270 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Il nuovo Regolamento entra in vigore dal 08/06/2011.

Si allega file in pdf.

Tabelle costi chilometrici di esercizio

Sono state pubblicate sul Suppl. Ord. alla G.U. 23/12/2010, n. 299, le «Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314».

le nuove tabelle ACI dei costi chilometrici di esercizio si applicano per dipendenti e professionisti.

Si ricorda che le tabelle servono, oltre che per calcolare l'importo dei rimborsi ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo a favore del datore di lavoro, a determinare il valore del benefit di cui usufruisce il lavoratore dipendente al quale venga data in consegna dall'azienda o dal professionista un veicolo per l'espletamento della propria attività lavorativa nonché per uso personale (ad esempio per recarsi sul luogo di lavoro).

E' disponibile anche il link al sito dell'ACI, con la possibilità di effettuare il calcolo direttamente online: http://www.aci.it/index.php?id=1850

La targa professionale non paga imposta sulla pubblicità

Le attività dei professionisti sono equiparabili a quelle d'impresa, secondo la Corte di Cassazione.

L'art. 10, comma 1, lettera e), della L. 448/2001, che ha aggiunto il comma 1-bis dell'art. 17 del D. Leg.vo 507/1996 n. 507, in base al quale «l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati», si applica anche alle attività professionali.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 16/07/2010, n. 16722.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Ne consegue che costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato.

Si ricorda che in passato la legislazione vigente prevedeva un diverso regime. In proposito la sentenza 9577/1992 recitava: «è soggetta ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ogni insegna, iscrizione, o strumento di comunicazione, che, indipendentemente dalle ragioni o dalle finalità della sua adozione, e pur senza presentare connotati propagandistici e reclamistici, risulti oggettivamente idoneo a rendere noto al pubblico (cioè ad una massa indeterminata di possibili utenti od acquirenti) un nome, un prodotto, od una attività, in quanto sia apposto in luogo pubblico od aperto al pubblico, o comunque da tali luoghi sia percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio; perciò è soggetta ad imposta una targa contenente la indicazione di una attività professionale; nè si può affermare che tale insegna costituisca una "comunicazione inerente all'attività esercitata nei locali" perciò esente in base al n. 2 dell'art. 20 del D.P.R. 639/1972, in quanto costituiscono "comunicazioni inerenti alla attività svolta" in un locale solo i mezzi attraverso cui si rendono note talune particolarità o caratteristiche dei servizi prestati nel locale stesso quali la dizione "conti correnti", mentre cosa ben diversa sono le pure e semplici indicazioni della attività commerciale o professionale».