[Newsletter - N.220] - Ordine degli ingegneri della provincia di Teramo

ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 36 COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013, N. 90 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA

In allegato il provvedimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in cui viene soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) e introdotto in suo luogo, l’attestazione di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE. Allegato: “CIRCOLARE CHIARIMENTI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI”

DAL 1 SETTEMBRE 2013 GLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) DOVRANNO ESSERE TRASMESSI PER VIA TELEMATICA

La Regione Abruzzo ha realizzato in collaborazione con ENEA un sistema informativo per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE). Link utile https://www.certificazione-energetica-edifici.enea.it/abruzzo

ALCUNI CHIARIMENTI SUL RUOLO E COMPETENZE DEI COORDINATORI PROGETTISTI NELLA PROGETTAZIONE DI PARTI COMUNI DI EDIFICI NON COSTITUITI IN CONDOMINIO O DI AGGREGATI EDILIZI POST SISMA

In allegato alcuni chiarimenti sul ruolo dei coordinatori progettisti nella progettazione di parti comuni di edifici non costituiti in condominio o di aggregati edilizi post sisma per eventuali altre consultazioni il link è http://www.usrc.it/FAQPub.aspx . Allegato : “Coordinatore Progettisti”

CON LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 98/2013 (COSIDDETTO “DEL FARE”), SONO IN VIGORE, DEFINITIVAMENTE, LE ULTIME MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. TALI MODIFICHE SONO RELATIVE AGLI ARTICOLI 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 71, 88, 225, 240, 250 E 277 ED È  STATO INSERITO L’ARTICOLO 104-BIS RUBRICATO “MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI”.

Di rilievo la modifica introdotta  nell’art. 88 con cui è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei "piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"  che recita : Le disposizioni di cui ai cantieri temporanei e mobili non si applicano a : g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI. Attesa la dizione  non superiore vuol significare che sino a 10 uomini giorni non  è più necessario applicare  le Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.   In pratica tutti i piccoli lavori della durata inferiore alla  settimana sono praticamente esclusi ( esempio 2 persone x 4 giorni = 8 < 10).Altresì di  rilievo le innovazioni  introdotte con il nuovo art   104-bis con cui è prevista 1) la semplificazione del piano operativo di sicurezza (Pos), previsto dagli articoli 89, comma 1, lett. h) e 96 comma 1, lett. g) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; 2) la semplificazione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) di cui all’art  100, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 e del "fascicolo dell'opera", di cui all'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. I modelli semplificati relativamente ai documenti descritti saranno individuati da un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si spera possa essere di  celere pubblicazione. Alleagato: “DLGS_09_04_08_81_coordinato_106”

CON LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO N. 69 (COSIDDETTO “DEL FARE”), SONO IN VIGORE, DEFINITIVAMENTE, LE ULTIME MODIFICHE AL TESTO UNICO IN EDILIZIA. TALI MODIFICHE AL D.P.R. N. 380/2001 RECANTE “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA” SONO RELATIVE AGLI ARTICOLI 3, 6, 10, 20, 22, 24, 25 E SONO STATI, ANCHE, INSERITI GLI ARTICOLI 2-BIS E 23-BIS RUBRICATI RISPETTIVAMENTE “DEROGHE IN MATERIA DI LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI” E “AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E ALLA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI”

 Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico in edilizia che, sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla presente notizia. Con l’inserimento del nuovo articolo 2-bis è stata introdotta una modifica in materia di limiti di distanza tra fabbricati e la nuova disposizione dà la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al dm n. 1444/1968 che, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, pur nel rispetto della competenza statale statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Le Regioni e le Province autonome potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Il nuovo articolo 23-bis rubricato “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori” in cui viene stabilito che nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Tutte le modifiche introdotte nel D.P,R. n. 380/2001 sono contenute nell’articolo 30 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “Del Fare”) nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale. In particolare sono state introdotte modifiche alle norme in tema di: 1) demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma; 2) proroga validità termini inizio e fine lavori; 3) agibilità parziale. Sono state inserite norme relative alla: 1) proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche; 2) distanza tra le costruzioni e il DM 1444/68, e, per ultimo, sono rimaste invariate le disposizioni relative a: 1) attività edilizia libera; 2) estensione sportello unico CIL e SCIA 3) modifiche al procedimento del permesso di costruire in presenza di immobili soggetti a vincolo. Ricordiamo, per ultimo, che sono state confermate le seguenti previsioni: 1) viene eliminato il vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d); 2) si prevede che nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia rientrino anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché si possa accertarne la preesistente consistenza; 3) salvo alcuni casi, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le varianti minori ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma non saranno soggette a permesso di costruire o Dia in alternativa ma a SCIA con la precisazione che le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004 per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di rispristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma. In allegato il testo aggiornato del D.P.R. n. 380/2000 ma, anche, il testo originario degli articoli interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Allegato: “DPR380_2001_coordinato”

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE COSIDDETTO “DEL FARE” NEL TESTO CONVERTITO DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, SONO EVIDENZIATE NEL TESTO AGGIORNATO ED INTEGRALE DEL CODICE DEI CONTRATTI CHE SI ALLEGA

Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “del fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del codice dei contratti che si allega. Allegato: “DLGS_12_04 2006_163_modificato dal DL delfare”

DOPPIA CONFORMITÀ ANCHE PER LA NORMATIVA TECNICA IN ZONA SISMICA. IN ALLEGATO LA SENTENZA N. 101.

Per le sanatorie art. 36 DPR 380/2001 doppia conformità anche nella normativa tecnica in zona sismica. In allegato: “sentenza n. 101”

REGIONE ABRUZZO - BANDO PER FONDI SCUOLE

Rileviamo la delibera della giunta Regionale e per opportuna informazione vi indichiamo il link per visionarla. Si constatano, al solito,  purtroppo tempi incompatibili per l’attuazione dei progetti a meno che non siano già disponibili. Sarà  nostra premura provvedere con una denuncia pubblica. Link http://www.ingegneriteramo.it/comunicazioni/news/regione-abruzzo-bando-fondi-scuole

SEMINARIO TECNICO - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TERAMO "IL RINFORZO, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO CON SISTEMA DI TIRATURA METALLICA TRIDIMENSIONALE - SISTEMA FI

Presso l'Ordine degli Ingegneri di Teramo il 12 settembre 2013 alle 15:45 si terrà il Seminario Tecnico sull'applicazione del sistema FI per il rinforzo, miglioramento e adeguamento sismico degli edifici. 

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