[Newsletter - N.58] - Ordine degli ingegneri della provincia di Teramo

La presente newsletter annulla e sostituisce la newsletter n.57 che, per problemi tecnici, non è visualizzabile correttamente. Ci scusiamo per il disagio.

Rassegna Stampa del Centro Studi C.N.I.

In allegato la Rassegna Stampa del Centro Studi C.N.I. del 20, 21 e 22 febbraio 2010.

Nuova misura del tasso degli interessi legali

Il Ministro dell’Economia, con il decreto 4 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, ha fissato la nuova misura del tasso degli interessi legali che a partire dal 1° gennaio 2010 è pari all’1%. In allegato la tabella riassuntiva.

Testo aggiornato a febbraio 2010 del Decreto legislativo 81/2008

Il ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (febbraio 2010) del Decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza). Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto “ad uso degli ispettori” del lavoro. Il “testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate fino a febbraio 2010. Si allega il documento in formato pdf

Rischio Frane

Si riporta una guida per il rischio frane. Il manuale è edito da un ente degli Stati Uniti ed in lingua inglese ma con contenuti tecnici e facilmente comprensibile. Clicca qui per scaricare il manuale

Risparmio Energetico: Variazioni Trasmittanza

Sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010 recante "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Il decreto varia i coefficienti di trasmittanza termica per le chiusure comprensive di infissi che danno diritto a richiedere le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di sostituzione. Il nuovo decreto contiene alcune sensibili variazioni dei valori della trasmittanza nelle varie zone climatiche, rispetto a quelli previsti nel D.M. 11 marzo 2008 che avrebbe dovuto sostituire dall'1/1/2010 i valori fissati sino al 31/12/2009 dal Dlgs n. 192/2005. Con il nuovo decreto il valore limite massimo U per la zona climatica E viene portato a 1,8 W/m2K; quello della zona climatica F da 1,4 passa a 1,6 W/m2K. Un piccolo aumento di 0,2 W/m2K che dà un po' di respiro all'industria dell'involucro. Il decreto mantiene invariati i valori U per le zone climatiche C e D mentre abbassa i valori U per le zone A e B portandoli rispettivamente a 3,7 W/m2K e a 2,4 W/m2K rendendo definitivamente obbligatorio l'impiego di serramenti a prestazioni termiche avanzate su tutto il territorio nazionale. IL DM modifica i requisiti necessari all'ottenimento delle agevolazioni qualora l`intervento di riqualificazione energetica globale dell`edificio preveda la sostituzione di generatori di calore con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. In questo caso il provvedimento prevede che nelle zone climatiche C, D, E e F i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili (quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili) che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i valori limite riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell`Allegato C del D. lgs 192/05. Il Ministrero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l`immissione di polveri sottili nell`aria. Un’ulteriore modifica riguarda i generatori di calori alimentati a biomassa: ai fini del calcolo dell`indice di prestazione energetica, deve essere considerata una quota di energia pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile. In tal modo, secondo il Ministero, si tiene conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto). Un’ultima modifica riguarda le metodologie per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: viene definitivamente chiarito, nei casi in cui è espressamente previsto, che si può utilizzare indifferentemente lo schema di procedura semplificata di cui all’allegato G al DM 7/4/2008 o quello previsto all’allegato 2 al DM 26/6/2009. Nell'articolo 4 del decreto è precisato che le disposizioni del provvedimento stesso si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, dal 14 marzo 2010 che però e domenica; pertanto l'entrata in vigore è rinviata a lunedì 15 marzo 2010. In allegato il decreto