[Newsletter - N.60] - Ordine degli ingegneri della provincia di Teramo

Rassegna Stampa del Centro Studi C.N.I.

In allegato la rassegna stampa del Centro Studi C.N.I. del 25, 26, 27 febbraio 2010 e del 1 marzo 2010 e la rassegna stampa Edilizia e Territorio n.07 del 22-27 febbraio 2010.

Richiesta inviata al Commissario Delegato per la ricostruzione

Istituzione del fascicolo del fabbricato. In allegato la richiesta inviata al Presidente della Regione Abruzzo dott. Giovanni Chiodi.

Convertito in legge il D.L. 194/2009 (cosiddetto decreto-legge «Milleproroghe»).

Tra le principali novità, il differimento dei termini inerenti l'obbligo di installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni, gli sfratti, la qualifica di restauratore e collaboratore restauratore,e la compravendita di terreni. Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni Il comma 4-bis dell'art. 8 rinvia al 01/01/2011 il termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), che definisce il momento a partire dal quale nei regolamenti edilizi comunali dovrà essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Il suddetto obbligo, inizialmente previsto dal comma 288 dell'art. 1 della L. 244/2007, era stato poi differito al 01/01/2010 dall'art. 29, comma 1-octies, della L. 14/2009. L'obbligo è peraltro da considerarsi già vigente nei comuni che nel frattempo hanno adeguato i propri regolamenti edilizi. Proroga sfratti Il comma 7-bis dell'art. 5 proroga il blocco degli sfratti per finita locazione al 31/12/2010. Il blocco era stato in precedenza disposto fino al 31/12/2009 dalla L. 199/2008, come modificata dalla L. 102/2009. Qualifica di restauratore e collaboratore restauratore Il comma 4-bis dell'art. 1 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni transitorie del D. Leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in materia di acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore. Potrà dunque acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di una prova di idoneità, colui che alla data del 31 luglio 2009 abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro con le modalità previste dell'art. 182, comma 1-bis, lettera a) del Codice (che attualmente individua come limite temporale la data di entrata in vigore del D.M. 24/10/2001, n. 420). Analoga modifica riguarda la disciplina dell'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (attualmente l'esperienza professionale di almeno 4 anni deve essere stata maturata entro il 10 maggio 2004).

Compravendite di terreni

Il comma 4-bis dell'art. 2, a decorrere dalla data di entrata un vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31/12/2010, assoggetta alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%:

  • gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
  • le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.