Sismica - L.R. 28/2011 - Torna vigente la legge 138/96

Speciale N. 11 del 22 Gennaio 2016 

L.R. 19 GENNAIO 2016 N. 5 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016) L.R. 19 GENNAIO 2016 N. 6 – BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016-2018

allegato http://bura.regione.abruzzo.it/2016/Speciale_11_22_01.pdf

Art. 4 (Disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche) 1. Nelle more del riordino delle funzioni esercitate dalle Province in materia di controllo e vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche, l'efficacia delle disposizioni normative di cui ai Titoli III e IV della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sospesa a far data dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 15 febbraio 2016. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale attuativo della L.R. 28/2011 e fino al 15 febbraio 2016 trova applicazione la L.R. 17 dicembre 1996, n. 138 (Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64).

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche. 

Art. 19-bis (Regolamento attuativo) 1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. 2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce: a) il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, rispettivamente commi 4 e 5; b) le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni nelle zone ad alta, media e bassa sismicità; c) le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni realizzate in zona sismica di cui all'art. 6; d) [le opere minori e quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito;] e) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale; f) per le zone a bassa sismicità 3 e 4, la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato. 3. [Per gli aspetti di dettaglio non previsti dal Regolamento si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.]