Prot. n. 215 dell'11 febbraio 2016
Gentile iscritto,
Le ricordiamo che l’esercizio della professione, così come definita all'art.1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137, è subordinato al possesso del numero minimo di 30 Crediti Formativi Professionali. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare.
In caso di accertato esercizio della professione senza il possesso del numero dovuto di CFP, il Consiglio dell’Ordine si troverà costretto a deferirla al Consiglio di disciplina territoriale per l’applicazione della relativa sanzione che potrebbe essere individuata anche nella sospensione o cancellazione dall’albo.
La informiamo che l’Ordine intende esercitare la verifica del possesso dei CFP minimi necessari all’esercizio della professione anche nella gestione di specifiche istanze, ossia le richieste di certificati e la validazione delle parcelle. Tali istanze non potranno essere accolte in caso di accertato numero di crediti inferiore a 30 CFP. La sollecitiamo, di conseguenza, a verificare gli eventi in programma presso l’Ordine, come pure gli eventi organizzati da altri Ordini territoriali e/o enti autorizzati dal CNI, al fine di assicurarsi il numero richiesto di crediti formativi.
F.to Il Presidente
Alfonso Marcozzi
